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Mercati cittadini di animali da cortile (polli, conigli, agnelli, ecc...) |
Enrico Moriconi, Medico Veterinario Dirigente SSN, Componente Comitato Scientifico Nazionale Legambiente, Presidente A.S.Ve.P - Ass. Culturale Veterinaria di Salute Pubblica, Componente Comitato Scientifico Antivivisezionista, Consigliere regionale, Aprile 2005
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Quasi in tutte le città si svolgono mercati di vendita di animali da cortile vivi, può essere utile ricordare le condizioni previste dalla legge per tali attività.
Garanzie sanitarie
Gli animali devono pervenire al mercato scortati dal certificato modello 4 ex art. 31 del DPR 320/54 Regolamento di Polizia Veterinaria, da compilarsi a cura del trasportatore. Le specie animali che possono essere così vendute sono polli, galline, conigli.
La mancata certificazione è passibile di multa da £ 500.000 a £ 2.500.000.
Il controllo della presenza del modello 4 può essere effettuato sia dai veterinari Ufficiali sia dalle forze dell'ordine, comprese le Guardie Municipali.
Vendita per la successiva macellazione
In base alle vigenti leggi, o meglio alle deroghe alle stesse, non è vietato acquistare le specie sopra indicate (polli, galline e conigli) e provvedere alla macellazione ad uso familiare, nella propria abitazione. Le stesse leggi non permetterebbero la vendita di agnelli per una macellazione privata, in quanto questi dovrebbero essere macellati presso macelli idonei e autorizzati. Il principale problema, per questi ultimi, è come stabilire se gli animali sono venduti per una successiva macellazione o per essere introdotti in un'azienda.
Poiché lo spostamento dal mercato ad una successiva sede (sia macello sia allevamento) deve essere certificato prima della partenza da un certificato modello 4 ex art. 31 DPR 3220/54 Regolamento di Polizia Veterinaria, si può richiedere alle forze dell'ordine, compresi vigili o anche ai sanitari veterinari, se presenti, di verificare la destinazione riportata sul documento.
Per l'introduzione in una successiva azienda, però, il modello 4 deve essere rilasciato, al momento del primo spostamento, dal Servizio Veterinario nel cui territorio è sita l'azienda di partenza, in quanto deve riportare anche le indicazioni relative alla qualifica sanitaria dell'allevamento di provenienza, se cioè questi è indenne dalle malattie trasmissibili che sono oggetto di controllo da parte dello Stato.
Questo porta di fatto a considerare che gli agnelli presenti devono essere in una di queste due situazioni:
1) hanno un certificato modello 4 rilasciato dal trasportatore che attesta il trasporto da una stalla al mercato
In questo caso, l'agnello potrà andare ad un macello, ma non ad una abitazione privata, perché non può essere macellato al di fuori di strutture autorizzate e perché non sono certificate le garanzie sanitarie necessarie per essere introdotto in una successiva azienda. Pertanto l'agnello potrà lasciare l'area mercatale solo se scortato da un successivo modello 4 indicante come destinazione finale un macello autorizzato.
2) hanno un certificato rilasciato da un Servizio veterinario che attesta le caratteristiche sanitarie dell'azienda da cui proviene l'agnello e sempre con destinazione verso il mercato.
In questa ipotesi, l'agnello potrà andare in una successiva azienda, che dovrà essere indicata sul certificato stesso.
I pubblici ufficiali presenti sul mercato, comprese le Guardie Municipali e i veterinari ASL, devono provvedere a richiedere e controllare i certificati modelli 4 relativi agli animali in uscita, relativamente alla correttezza della loro compilazione, compresa la destinazione successiva.
È inoltre previsto che, per evitare illegalità, quali false destinazioni, si debba provvedere ad un successivo controllo per verificare l'esito della transazione nella sede di destinazione. Questo controllo deve essere effettuato dai veterinari ufficiali dell'ASL responsabile del territorio dove è ubicata la destinazione dell'animale, che devono essere informati dai veterinari responsabili dell'area mercatale. Queste norme possono essere ricordate ai pubblici ufficiali (anche i vigili) presenti sul mercato, perché qualora i pubblici ufficiali non adempissero a quanto previsto potrebbero incorrere in problemi di omissione di atti d'ufficio.
In altre parole, in nessun caso gli agnelli possono arrivare od uscire dal mercato senza una certificazione ufficiale modello 4.
Dall'analisi dell'insieme delle norme, si può dire che vi siano molte difficoltà per vendere gli agnelli su di un mercato non specificamente dedicato a questo.
Il trasporto degli animali vivi
Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, Attuazione della direttiva 91/628/CE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, prevede, tra l'altro, che "gli animali devono disporre di spazio sufficiente per restare eretti nella loro posizione naturale" e che siano rispettate le misure minime previste dalla stesso decreto.
Volatili
La superficie minima garantita, durante i trasporti, per i volatili è la seguente:
- Volatili di peso da 1,6 a 3 kg : 160 cm2 per kg - cioè una superficie che può essere compresa tra 250 cm2, pari a centimetri 12 per 10, ( per 1,6 Kg) e 450 cm2, cioè 20 x 24.
- Tra i 3 e i 5 chilogrammi la superficie è di 115 cm2 per Kg, compresa cioè tra 345 cm2 e 575 cm2 equivalente a 17 x 20 cm o 25,4 x 20 cm.
- Per i volatili superiori a 5 Kg la superficie minima garantita è di 105 cm2 per Kg, pari cioè a 525 cm2 per 5 Kg (26 x 20 cm) e, ad esempio 1050 cm2 per 10 Kg (50 x 20 cm).
Gli animali devono poter stare durante tutto il trasporto o eretti o coricati, ma non in posizioni forzate: devono pertanto essere trasportati in contenitori, anche eventualmente scatole, opportunamente aerate, che rispettino le misure minime per ogni animale, se sono due, ad esempio, la superfici deve essere doppia, e non possono essere trasportati, in nessun momento a testa in giù, sostenuti per le zampe.
Comportamenti diversi da quanto previsto, come superficie o modalità ( a testa in giù) possono dar luogo ad esposto sia per violazione dell'art. 727 c.p. sia del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532.
Conigli
Valgono le regole generali pertanto "gli animali devono disporre di spazio sufficiente per restare eretti nella loro posizione naturale".
Per quanto riguarda le dimensioni minime il decreto citato non dà disposizioni, si possono fare deduzioni sulla base delle decisioni legislative adottate per altre specie.
Poiché è evidente che in tutti i casi in cui sono state dettate delle dimensioni il legislatore si è attenuto al principio di garantire una superficie più o meno equivalente allo spazio effettivamente occupato dal corpo dell'animale, con solo leggere variazioni in più o in meno, anche nel caso dei conigli la misura andrà rapportata alla mole dell'animale e quindi al peso.
Inoltre il confronto tra la norme relative ai volatili indica che la superficie minima risulta equivalente sia che si parli di gabbie di mantenimento sia che si tratti di trasporto, poiché è evidente che se si indica una superficie che è "minima" essa non può essere ulteriormente ridotta senza portare grave danno all'animale.
Infine occorre considerare che solo il Decreto Legislativo 116/92 "Attuazione della direttiva n. 86/609/ CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici" detta misure minime per la permanenza in gabbia. E che, in mancanza di altre leggi specifiche, si può fare riferimento allo stesso per quanto riguarda le indicazioni ivi contenute.
Il citato decreto 116/92 stabilisce che per i conigli le superfici minime da mettere a disposizione sono
per 1 Kg 1.400 cm2 (35 per 40 cm); altezza minima della gabbia 30 cm
per 2 Kg 2.000 cm2 (50 per 40 cm); altezza minima della gabbia 30 cm
per 3 Kg 2.500 cm2 (50 per 50 cm); altezza minima della gabbia 35 cm
per 4 Kg 3.000 cm2 (60 per 50 cm); altezza minima della gabbia 40 cm
per 5 Kg 3.600 cm2 (72 per 50 cm); altezza minima della gabbia 40 cm
I conigli quindi devono essere trasportati in contenitori che permettano loro di assumere anche la posizione eretta.
Per quanto riguarda lo spazio disponibile, poiché non esiste un decreto apposito, dovrebbero valere le misure riportate dal D. Leg.vo 116/92, ma la correttezza di tale interpretazione spetta ad un giudice, eventualmente interpellato anche tramite una denuncia.
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