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Macellazioni al di fuori dei Macelli

Enrico Moriconi, Medico Veterinario Dirigente SSN, Componente Comitato Scientifico Nazionale Legambiente, Presidente A.S.Ve.P - Ass. Culturale Veterinaria di Salute Pubblica, Componente Comitato Scientifico Antivivisezionista, Consigliere regionale, Aprile 2005

In alcune città viene segnalato che si sono verificati degli episodi di macellazioni di piccoli ruminanti  (capretti e agnelli) in luoghi aperti, anche nelle strade o nelle piazze.
Le disposizioni normative relative alla macellazione sono contenute nel Decreto Legislativo 286 del 1994 e in parte nel Decreto legislativo 333 del 1998.
Il primo recita “Norme concernenti  problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche” e il secondo “Tutela del benessere degli animali durante la macellazione”.

Il Decreto Legislativo 286\94 prevede che gli animali possano essere macellati solo negli appositi stabilimenti autorizzati,  mentre il Decreto 333\98, relativamente all’obbligo dello stordimento degli animali prima della macellazione, prevede una deroga a questa pratica oltre che per le macellazioni legate a pratiche religiose anche per quelle familiari per la specie avicola e cunicola.
In ulteriore deroga i Servizi Veterinari delle Asl possono autorizzare macellazioni familiari dei suini, che vanno però preventivamente storditi con mezzi idonei.

Quindi le specie che possono essere oggetto di macellazione al di fuori degli stabilimenti appositi sono unicamente le specie avicola, cunicola e suina previa autorizzazione sanitaria. In tutti questi casi la deroga riguarda la possibilità che la macellazione avvenga,  a scopo di consumo privato, nell’azienda dove l’animale era allevato e pertanto non in luogo aperto.
Ne consegue che non è possibile la macellazione dei piccoli ruminanti al di fuori dei macelli.
In ogni caso e per nessun motivo è possibile uccidere animali per strada o nei luoghi pubblici sia per motivi di ordine igienico sia per i motivi del contenimento e delle pratiche che devono rispettare il decreto legislativo 333\98.

Le autorità, in primo luogo il Sindaco che è l’autorità sanitaria territoriale di più alto grado, devono provvedere affinché nel corso delle feste rituali non si realizzino macellazioni in luoghi diversi da quelli autorizzati, anche prevedendo l’apertura apposita dei macelli, se si deve risolvere il problema del giorno festivo.

Le sanzioni relative alla mancata osservanza del Decreto 284\94 prevedono il  sequestro delle carni dell’animale macellato al di fuori degli stabilimenti ed un’ammenda fino a 120 milioni di lire cioè circa 60.000 euro.

Gli organi competenti a perseguire la violazione sono sia i Servizi Veterinari sia tutte le forze di Polizia locali e statali, quindi anche la Polizia Municipale nell’ambito del  proprio territorio.

 

 
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